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Finalità Promozionali
Codice Etico
Statuto dell’associazione di promozione sociale “Oss2.0”
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Articolo I
Oss2.0 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di
ricerca etica.
Articolo II
L'associazione ha sede in Empoli, Via Cavour 43 (presso sede Misericordia), e potrà istituire o
chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio
Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con delibera di assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati
secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti
associativi o attività.
L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti
fissati dal Consiglio Direttivo.
L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice
civile e della legislazione vigente.
Articolo III
La durata dell'Associazione è illimitata.
Articolo IV
Oss2.0 è un'associazione che non ha fini di lucro ed opera esclusivamente per fini di
solidarietà sociale.
L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro,
democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio
delle pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali.
L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo
l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui
l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.
Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Per perseguire i propri scopi sociali l'associazione "Oss2.0"in particolare si propone:
- Di perseguire finalità di solidarietà sociale nell'ambito assistenziale della persona al fine di soddisfare i propri bisogni fondamentali, finalizzate al recupero, al mantenimento e allo sviluppo del livello di benessere, promuovendone l'autonomia e l'autodeterminazione.
- Di contribuire allo sviluppo professionale degli Operatori Socio Sanitari, stimolandone la crescita culturale, nella convinzione che la formazione non sia solo uno strumento al servizio del mercato ma anche una risorsa per la persona e la collettività.
- Di esercitare ogni funzione finalizzata al potenziamento ed alla migliore organizzazione dell'attività professionale dell'Operatore Socio Sanitario, al fine di assicurare alla persona i più elevati livelli di benessere, autonomia ed autodeterminazione.
- Di promuovere ogni iniziativa tendente a migliorare la preparazione teorica e tecnica dell'Operatore Socio Sanitario e altri operatori che si occupano di assistenza alla persona, nonché a conseguire una giusta posizione giuridica e una adeguata valorizzazione professionale.
- Di curare e promuovere iniziative di studio, di ricerca e di approfondimento dei problemi scientifici, tecnici, applicativi e normativi inerenti i compiti dell'Operatore Socio Sanitario.
- Di esercitare un’azione di coordinamento e di collegamento tra le diverse figure professionali sanitarie con le quali l’Operatore Socio Sanitario è chiamato ad operare, cooperare e collaborare.
- Di proporre agli Organi competenti, le riforme ritenute necessarie al miglioramento dei servizi prestati dall'Operatore Socio Sanitario.
L'associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali sopra elencati ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. L'associazione opera entro i confini del territorio della Repubblica Italiana.
Soci
Articolo V
Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello
Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche,
sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza
obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
I soci, possono essere :
- Soci Fondatori: Sono soci Fondatori le persone che hanno firmato l’atto costitutivo.
- Soci Operativi: Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
- Soci Onorari: Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione.
- Soci Sostenitori o Promotori: Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi con offerte di beni e servizi a titolo gratuito all’associazione, o con contributi in denaro.
Articolo VI
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le
direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli
organi dell'associazione.
Articolo VII
La qualità di socio e/o Consigliere e/o Referente zonale si perde per:
- Decesso.
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni socio e/o Consigliere e/o Referente zonale può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio e/o Consigliere e/o Referente zonale interessato - se possibile - (con l’uso di tutti gli strumenti comunicativi dell’Associazione) per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Per gravi motivi si intende: comportamenti che possono con giudizi negativi espressi sotto forma di comunicazioni su Facebook, Whatsapp, mail, comunicazioni telefoniche ledere l’immagine e i principi etici dell’Associazione; Comportamenti non coerenti con la Mission e la Vision che sono state sin dall’inizio rese pubbliche ai soci, ai Consiglieri e ai Referenti zonali.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Risorse Economiche
Articolo VIII
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per
sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:
- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- contributi di organismi internazionali
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
- beni mobili ed immobili
- donazioni, lasciti o successioni
Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.
Organi dell'associazione
Articolo IX
Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo;
- ilpresidente,ilvicepresidente,ilsegretarioeiltesoriere.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.
Assemblea dei soci
Articolo X
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue
deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli
associati.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In particolare l'assemblea ha, il compito:
- Di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.
- Eleggere i membri del consiglio
- Approvare il programma di attività proposte dal consiglio;
- Approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- Approvare il regolamento interno e le sue eventuali variazioni.
Articolo XI
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno
una volta all'anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente
dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò
delegata, mediante comunicazione per posta elettronica, messaggi SMS, WhatsApp e altri social
network . La convocazione viene comunicata almeno 15 giorni prima della data fissata e se
richiesta dai soci l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora
dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.
Articolo XII
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota
sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa
più di una delega alla stessa persona.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Articolo XIII
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono
prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metàdegli
associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli
intervenuti.
L'assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o,
in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano Consiglio Direttivo.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo
impedimento da persona, nominata dal consiglio Direttivo.I verbali dell'assemblea saranno
redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto
dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di
accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.
Consiglio direttivo
Articolo XIV
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 consiglieri, incluso il presidente I componenti del
consiglio Direttivo sono nominati dall’assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea,
e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per
l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, l'assunzione eventuale di
personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi
all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati
incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Articolo XV
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente il vicepresidente, il tesoriere e
il segretario.
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che,
conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari
della vita dell'associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le
maggioranze ordinarie.
Oltre alle cariche sopra elencate, possono essere conferite dal Consiglio Direttivo, sia ai
propri membri che ad altri soci dell’associazione,oppure esperti esterni, speciali incarichi che
si rivelassero utili alla vita dell’associazione stessa.
Articolo XVI
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli
nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella
graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro
nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare
l'assemblea per nuove elezioni.
Articolo XVII
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni mese e ogni qualvolta se ne
dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del
Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima;
solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore,
mediante comunicazione per posta elettronica, messaggi SMS, WhatsApp e altri social network.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Articolo XVIII
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della
maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal
vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per
partecipazione all'associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza
o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi
presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Il Tesoriere
Articolo XIX
Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il
bilancio preventivo e consultivo dell'associazione. Provvede alla riscossione delle entrate e al
pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
Il Segretario
Articolo XX
Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:
- Provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci
- Provvede al disbrigo della corrispondenza
- È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali
Il Presidente
Articolo XXI
Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. La prima nomina è
ratificata nell’atto costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede
le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti
nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a
riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno
essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche
di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
- Predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione
- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione
- Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati
- Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.
Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso e’ sostituito dal vicepresidente.
Esercizio sociale
Articolo XXII
Gli esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio
verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Scioglimento
Articolo XXIII
In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma,
su proposta del Consiglio Direttivo e approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad
altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti
degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione vale la delibera presa con la
maggioranza più uno dei presenti.
Norme finali
Articolo XXIV
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.
Letto, approvato e sottoscritto.